Giudice Sportivo, stangata per il Potenza. Ma c’è una multa per il Catania
€500 CATANIA
per avere suoi tesserati non identificati, presenti all’interno dello
spogliatoio al termine della gara, danneggiato e smontato accessori vari
dei servizi igienici e rovesciato per terra un cestino dei rifiuti
dello spogliatoio loro assegnato. Misura della sanzione in applicazione
degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalita? complessive
dei fatti e il comportamento tenuto dai Collaboratori della Societa?
sanzionata per attenuare gli effetti delle condotte sopra descritte
(r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se
richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
FALASCA MICHELE (POTENZA)
per avere, al termine della gara, introducendosi nell’area spogliatoi
senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed
ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, mentre si trovava
davanti allo spogliatoio di questi, inveiva al suo indirizzo e sputava
verso di lui, senza colpirlo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35, commi 1 e 3, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2022 ED € 1000 DI AMMENDA
CAIATA SALVATORE (POTENZA)
per avere, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell’area spogliatoi senza averne titolo:
A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa
nei confronti dell’arbitro in quanto, insieme ad altre due persone non
identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla societa?
Potenza, si dirigeva verso di lui in modo minaccioso, lo aggrediva
verbalmente, lo insultava e contestava il suo operato; e, subito dopo,
sempre insieme alle predette persone, inseguiva l’arbitro mentre questi
si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuava a tenere le medesime
condotte sopra descritte e tentava di avere un contatto fisico con lo
stesso;
B) tenuto, insieme ad altre persone (una decina circa), una condotta
aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Societa?
avversaria in quanto correva verso di loro in modo aggressivo, li
aggrediva verbalmente e li spintonava; fra gli altri, spintonava il
portiere avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate la
gravita? delle condotte tenute ed il ruolo dirigenziale ricoperto (r.
arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).