Palermo, lancio di oggetti e tifosi in campo a fine partita: 4 mila euro di multa

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L’avventura del Palermo in Serie C si chiude con una maxi-multa da parte del giudice sportivo. Ammonta
a 4 mila euro l’ammenda comminata al club rosanero per una serie di
comportamenti dei tifosi che rientrano nei “fatti contrari alle norme in
materia di ordine e di sicurezza” e nei “fatti violenti commessi dai
suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica”.

I fatti contestati sono consistiti:
1) nell’avere lanciato, dalla Curva Nord, nel recinto di gioco e sul terreno di gioco alcuni fumogeni;
2) nell’avere fatto esplodere, dalla Curva Nord, due petardi di elevata
potenza, uno nel recinto di gioco, al 1°minuto del primo tempo, e
l’altro nel proprio settore, al 4° minuto del primo tempo;
3) nell’avere, nel corso del primo tempo, lanciato, dalla Curva Nord,
sul terreno di gioco sette bottigliette di plastica accartocciate
all’indirizzo del portiere della squadra ospite, senza colpirlo;
4) nell’avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco e nel
recinto di gioco palle di carta, bicchieri contenenti liquido e
bottiglie da 500 ml;
5) nell’avere, alla fine della gara, alcuni sostenitori (nel numero di
quattro) dal lato gradinata MONTE PELLEGRINO, fatto accesso sul terreno
di gioco e rovesciato un tabellone luminoso – led;
6) nell’avere, alla fine della gara, dal lato Curva Nord e da altri
settori dello stadio, fatto accesso sul terreno di gioco nel numero di
circa trecento, al fine di impossessarsi delle divise ufficiali dei
tesserati della loro Squadra o di effettuare fotografie in loro
compagnia;
7) nell’avere, con le condotte di cui al punto che precede, provocato il
ritardo della cerimonia di premiazione di circa venti minuti,
nonostante l’incitamento della rimanente parte del pubblico rimasto
sugli spalti a fare rientro nei rispettivi settori al fine di consentire
i festeggiamenti nel rispetto del protocollo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive
dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose in
conseguenza dei lanci e delle esplosioni, e tenuto conto del
comportamento della rimanente parte del pubblico (r. proc. fed., r.
c.c.).

Redazione

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Fonte della notizia: stadionews.it

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