Lancio di fumogeni e un seggiolino: multa per Palermo e Padova

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Il giudice sportivo di Serie C ha inflitto un’ammenda di 800 euro al
Palermo per il lancio di fumogeni dalla curva all’interno del recinto di
gioco. Punite con delle sanzioni anche Padova e Catanzaro. Nessuno
squalificato in vista della finale né tra i rosanero né tra i veneti.

Gli squalificati sono tutti tra le fila dei club eliminati, cioè
Feralpisalò e Catanzaro: una giornata al tecnico Vivarini e ai
calciatori Martinelli, Scognamillo e Pisano.

AMMENDE

EURO 800, PALERMO per fatti contrari alle norme in
materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi
sostenitori presenti nella Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumita? pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26°minuto del
primo tempo, all’interno del recinto di gioco, dietro la porta, due
fumogeni accesi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le
modalita? complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

EURO 2000 PADOVA per fatti contrari alle norme in
materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi
sostenitori, presenti nel settore Tribuna Est, integranti pericolo per
l’incolumita? pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del
recinto di gioco: 1 – al 76° minuto, quattro bottiglie da mezzo litro
semipiene ed un seggiolino; 2 – al 96° minuto, due bottiglie da mezzo
litro semipiene. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalita? complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed.).

EURO 300 CATANZARO per fatti violenti e contrari
alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi
sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un vetro della porta
d’ingresso dei servizi del settore ospiti. Misura della sanzione in
applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalita? complessive dei fatti e considerato che la Societa? sanzionata
disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica –
obbligo di risarcimento se richiesto).

Redazione

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Fonte della notizia: stadionews.it

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