Palermo, altra multa dal giudice sportivo. Una giornata a Lancini
Il giudice sportivo di Serie C ha punito il Palermo con 2 mila euro di multa
per una serie di fatti violenti commessi dai loro tifosi. In più, nel
comunicato si evince che a Edoardo Lancini ha subito una sola giornata
di squalifica, così come Bacchetti della Feralpisalò. Rientra in diffida
De Rose. C’è anche una multa di 3 mila euro per il Catanzaro.
AMMENDA: € 2000 PALERMO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo
per l’incolumita? pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno
del recinto di gioco un petardo al 44°minuto del primo tempo ed un
petardo al 46°minuto del primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
per avere, circa dieci minuti dopo il termine della gara, circa dieci
tifosi della squadra ospite, presenti nel Settore Distinti a loro
dedicato scavalcato la balaustra ed il fossato che separa il suddetto
settore dalla pista di atletica ed essere rientrati nel settore medesimo
grazie all’intervento degli stewards e delle Forze dell’Ordine.
Condotta che non ha arrecato alcun danno a persone e/o cose;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere
danneggiato venti seggiolini nel settore distinti e cinque seggiolini
nel settore tribuna scoperta, entrambi i settori loro riservati, come da
documentazione fotografica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalita?
complessive dei fatti e che la Societa? sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica – obbligo
di risarcimento se richiesto).
€ 3000 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo
per l’incolumita? pubblica, consistiti:
1 – nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti
lanciato, al 33°minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica pieno
di birra, colpendo un Rappresentante della Procura Federale che si
trovava tra le due panchine, in prossimita? del tunnel di accesso agli
spogliatoi;
2 – nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, al
36°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo in testa un Delegato
Lega Pro – Commissario di Campo che si trovava a lato della panchina
della squadra locale;
3 – nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest, lanciato 45 confezioni vuote di caffe? Borghetti;
4 – nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest,
lanciato all’interno del recinto di gioco, 16 bicchieri di plastica
vuoti e 2 bottigliette di acqua vuote;
B) per avere, al termine della gara, una cinquantina di suoi
sostenitori, presenti nel Settore Distinti, proferito frasi oltraggiose
nei confronti dell’Allenatore avversario, durante le interviste
realizzate nei pressi delle due panchine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione
degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalita?
complessive dei fatti e la gravita? di alcune delle condotte poste in
essere (r. proc. fed. e supplemento rapporto, r. c.c.).