Serie C, giudice sportivo 1° Turno Nazionale playoff: 14 squalificati. Maxi multa al Palermo
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e
dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del
13 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente
si riportano:
GARE DEL 12 MAGGIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETÀ
AMMENDA
€ 6.000 PALERMO A) per avere i suoi sostenitori presenti nella curva
nord superiore, prima dell’inizio della partita, intonato cori
oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari per circa due minuti;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 – al 1° minuto del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco due fumogeni;
2 – durante la gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni;
3 – al 24° minuto circa del primo tempo, un tifoso, presente nella
tribuna laterale nord, lanciato un accendino in direzione del terreno di
gioco, senza colpire alcuno;
4 – all’8° minuto del secondo tempo lanciato all’interno del recinto di
gioco, in conseguenza dello strattonamento di un raccattapalle da parte
di un calciatore della squadra avversaria, diciotto bottiglie d’acqua e
sette lattine di birra, senza colpire alcuno, così provocando,
unitamente al lancio di uno dei fumogeni di cui al punto 2, la
sospensione della gara per circa tre minuti;
5 – durante la sospensione della gara, della durata di circa tre minuti,
quattro tifosi fatto accesso nel recinto di gioco da una porta aperta
sul lato curva sud, rientrando sugli spalti a seguito dell’intervento
degli steward;
6 – all’11° ed al 31° minuto circa del secondo tempo, tifosi, presenti
nella curva nord, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in
direzione dell’AA2 senza colpirlo;
7 – al 49° minuto circa del secondo tempo, un tifoso, presente nella
tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in
direzione di un componente della Procura federale, senza colpirlo;
8 – al 48° minuto circa del secondo tempo, un tifoso, presente nella
tribuna centrale, lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in
direzione degli occupanti della panchina aggiuntiva della squadra
avversaria, senza colpirli;
9 – al termine della gara, un tifoso, presente nella tribuna centrale,
lanciato una bottiglia di acqua da mezzo litro in direzione del Quarto
Uomo, senza colpirlo;
10 – al termine della gara, lanciato alcune bottiglie di acqua verso i
Giocatori avversari che si stavano recando sotto la curva dei propri
tifosi, senza colpirli.
C) per avere i suoi raccattapalle, durante tutta la gara, ritardato la
ripresa del gioco, ritardando la restituzione dei palloni alla squadra
avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento referto
arbitro).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO
FEDERALE A TUTTO IL 19 MAGGIO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ) per avere, al 38° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto
si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava nei confronti di una
decisione di quest’ultimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della
condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
FRANZETTI MAURO (RENATE) per avere, al 39° minuto del secondo tempo,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto
usciva dall’area tecnica e protestava nei confronti di una decisione di
quest’ultimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della
condotta (panchina aggiuntiva).
GIAMPIERETTI FLAVIO (TRIESTINA) Per avere tenuto un comportamento non
corretto nei confronti di tesserati avversari, al 50° minuto del secondo
tempo, in quanto usciva dalla propria panchina aggiuntiva per recarsi
verso la panchina avversaria, cercando il contatto fisico con gli
occupanti di quest’ultima e proferendo frasi offensive nei confronti
degli avversari.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13,
comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SAVINI MIRKO (TRIESTINA) Per avere tenuto un comportamento non corretto
nei confronti di un tesserato avversario, al 50° minuto del secondo
tempo, in quanto usciva dalla propria panchina per recarsi verso la
panchina avversaria, proferendo parole offensive nei confronti degli
avversari.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13,
comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCHENETTI ANDREA (VIRTUS ENTELLA) per aver, all’11° minuto del secondo
tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a
distanza di gioco, colpiva un avversario con una gomitata al volto.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la
pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si
sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (r.A.A.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
NARDI MICHELE (CESENA) per aver tenuto una condotta gravemente
antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una
chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
Nonché:
1 – per essersi trattenuto per circa cinque minuti sulle scale che
portano al tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di
espulsione, facendo rientro negli stessi dopo l’invito rivoltogli dai
componenti della Procura federale;
2 – per essere rientrato, al termine della gara, sul terreno di gioco
per unirsi al resto della squadra e dirigersi sotto la curva dei propri
sostenitori.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,
codice giustizia sportiva, ritenuta la continuazione e valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TROTTA MARCELLO (TRIESTINA) per avere, al 21° minuto circa del primo
tempo, pronunciato per sette volte, in un unico contesto, un’espressione
blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina aggiuntiva
della sua Squadra.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 37 C.G.S. (r. proc. fed.), ritenuta la continuazione e
applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022.
MARTINEZ MIGUEL ANGEL (TRIESTINA) per avere, al 46° minuto circa del
primo tempo, pronunciato, per tre volte, in un unico contesto,
un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 37 C.G.S. (r. proc. fed.), ritenuta la continuazione e
applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
BARRECHENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS U23)
COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS U23)
BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)
SILVA JACOPO (RENATE)
CALVANO SIMONE (TRIESTINA)
CRIMI MARCO (TRIESTINA)
LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)
VOLTA MASSIMO (TRIESTINA)
DESSENA DANIELE (VIRTUS ENTELLA)