Giudice Sportivo, multate 7 società: mille euro a Modena e Messina

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n base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo ha
deliberato le seguenti sanzioni disciplinari relative alle società:

AMMENDA

€ 1000 MODENA per fatti contrari alle norme in materia di
ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi
sostenitori, presenti nel settore della curva sud, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – nell’avere, al 6°minuto del
primo tempo, lanciato all’interno del recinto di gioco un fumogeno; 2-
nell’avere, al 42°minuto del secondo tempo, fatto esplodere sul terreno
di giuoco un petardo di media intensità. Ritenuta la continuazione,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26
C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.
proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 ACR MESSINA A) per avere i suoi sostenitori presenti in
curva sud intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari:
1- all’ingresso della tifoseria del Taranto nel settore loro riservato
per cinque volte, alle ore 14,20 circa; 2- dopo un paio di minuti, alle
14,22 circa, per una ventina di secondi; 3- ad inizio gara per sei
volte; 4- al 29°minuto ed al 30°minuto circa del secondo tempo per una
trentina di secondi; B) per avere (otto) persone non autorizzate, ma
riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco in
corrispondenza dell’inizio della gara, percorrendo il bordo campo e
accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata; C) per avere (due)
persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul
terreno di gioco al 45°minuto circa del primo tempo, percorrendo il
bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 FERALPISALO’ perché persone non autorizzate ma
riconducibili alla società sostavano nel recinto di gioco durante la
gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma
2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).
280/706

€ 500 LECCO per avere i suoi sostenitori, al 24°minuto ed al
26°minuto del secondo tempo, esposto due striscioni e al contempo
intonato cori offensivi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 TARANTO per avere i suoi sostenitori, presenti nel
settore ospiti loro riservato, intonato cori oltraggiosi e comportanti
denigrazione e offesa per motivi di origine territoriale nei confronti
dei tifosi avversari: 1- ad inizio gara per circa venti secondi,
replicando ai cori rivolti nei loro confronti dalla tifoseria messinese;
2- al 31°minuto circa per sette volte; 3 – durante l’intervallo per
circa trenta secondi; 4 – al 75°minuto circa per tre volte. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e valutate le modalità complessive dei
fatti, in particolare i cori intonati dai tifosi avversari prima di
quelli in esame (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 300 PALERMO per avere i suoi sostenitori, presenti nel
settore loro riservato, fra il 46° ed il 48°minuto del secondo tempo,
intonato tre cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine
ripetendoli più volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione
in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 200 JUVE STABIA per avere alcuni ragazzi (in apparenza
minorenni e nel numero di sette) fatto accesso sul terreno di gioco al
termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,
6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r.
proc. fed.).

Redazione

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Fonte della notizia: tuttoc.com

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